Serie B
4a giornata, Serie B, Giudice Sportivo: Hermannsson e Sgarbi out
Al termine della 4a giornata il Giudice Sportivo ha fermato due giocatori
Il Giudice sportivo ha squalificato per un turno di campionato Hermannsson del Pisa e Sgarbi del Cosenza dopo la 4a giornata della Serie BKT.
Gare del 2-3 settembre 2023
Quarta giornata andata
Brescia-Cosenza 1-0
Cittadella-Venezia 0-0
Cremonese-Sampdoria 1-1
Lecco-Catanzaro 3-4
Modena-Pisa 2-0
Palermo-Feralpisalo’ 3-0
Parma-Reggiana 0-0
Spezia-Como 0-1
Sudtirol-Ascoli 3-1
Ternana-Bari 0-0
Provvedimenti verso le Società
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata andata
sostenitori delle Società Bari, Cremonese, Lecco, Modena, Palermo, Parma, Pisa,
Reggiana, Sudtirol, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui
all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente
nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono
congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con
efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla
premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. PARMA per avere, nel corso del primo tempo,
lanciato sul terreno di giuoco, in direzione del portiere della squadra avversaria, alcune
monete una delle quali lo colpiva senza conseguenze lesive e un fumogeno che
costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; sanzione attenuata
ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni che costringevano l’Arbitro
ad interrompere la gara più volte per circa sei minuti; sanzione attenuata ex art. 29,
comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 22° del
secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una oggetto di piccole dimensioni e nel
recinto di giuoco una bottiglietta in plastica con il tappo; sanzione attenuata ex art. 29
comma 1 lettera b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere, al 43° del secondo tempo,
lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29,
comma 1 lett. b) CGS.
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